Statuto del Comune di Ponza

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

  1. Il Comune di Ponza è un Ente Locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana che ne determina le funzioni e dalle norme dello Statuto.
  2. I Comune si avvale della sua autonomia per lo svolgimento della propria attività e per il proseguimento dei suoi fini istituzionali. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
  3. Il Comune rappresenta la Comunità di Ponza nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lazio e la Provincia di Latina e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e nei confronti della comunità internazionale.
  4. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma raffigurante una Torre sul mare sormontata da una corona regale il tutto tra due rami d’alloro. I colori sono il bianco ed il rosso.
  5. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Ponza.
  6. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone, l’utilizzo è disciplinato da apposito regolamento.
  7. Resteranno permanentemente esposte all’esterno della delegazione comunale, la bandiera nazionale, la bandiera della Comunità europea ed il vessillo del Comune.
  8. La Comunità Comunale riconosce San Silverio Papa Martire quale proprio Patrono, il venti giugno, festività del Santo Patrono è quindi giorno festivo.

Articolo 2

(Territorio e Sede Comunale)

  1. Il Comune di Ponza si estende per circa novecentosettantacinque e trentaquattro ettari, fanno parte integrante del territorio del Comune: Zannone, Gavi, Palmarola e la Botte. Confina con il mare e quindi confinante con tutti i territori che si affacciano sullo stesso mare.
  2. Il Palazzo Civico è Sede Comunale è ubicato in piazza Carlo Pisacane.
  3. L’inizio del territorio comunale o località, entro lo stesso, di particolare interesse sarà indicato in aggiunta alla segnaletica prevista dal codice della strada, con cartelli rettangolari a fondo marrone e scritte bianche di ridotte dimensioni (segnali turistici) riportanti la denominazione della località.

Articolo 3

(Funzioni e Finalità)

  1. In conformità ai principi della Costituzione e nei limiti della Legge e dello Statuto il Comune di Ponza garantisce i diritti della comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico con riferimento ai valori fondamentali della persona, e della famiglia e alla solidarietà dei cittadini.
  2. Il Comune salvaguardia l’identità, le tradizioni della comunità locale e il suo patrimonio costituito dai beni Ambientali, Culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici e naturalistici.
  3. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni che gli siano attribuite o delegate dallo Stato o dalle regioni. Il Comune concorre, per quanto di propria competenza, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dallo Stato, della Regione,e della Provincia.
  4. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
  5. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
  6. Il Comune riconosce pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali tra i sessi, promovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli altri organi collegiali nonché in Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
  7. La sfera di governo dl Comune si esplica nel proprio ambito territoriale.
  8. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

Tutela della Salute

  1. Concorre a garantire, nell’ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; promuove idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità, alla prevenzione e alla sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
  2. Programma e realizza per gli utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handicap, agli inabili, agli invalidi e ai soggetti emarginati.

Tutela del Patrimonio Naturale, Storico, Artistico

  1. Promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
  2. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
  3. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della comunità.

Tutela dei Beni Culturali, Promozione dello Sport e Tempo Libero.

  1. Tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costumi e di tradizioni locali.
  2. Incoraggia e favorisce lo sport, il turismo sociale e giovanile.
  3. Per raggiungere tali finalità stimola l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed associazioni.
  4. Il Comune di Ponza considera l’educazione e l’istruzione essenziali per la crescita culturale sociale, politica ed economica della comunità. Organizza le iniziative per la scuola statale e non statale in piani annuali e pluriennali. Promuove anche in collaborazione con altri enti ed associazioni, iniziative per la formazione degli adulti sulla base di specifiche esigenze, con particolare attenzione a quelle espresse dal mondo del lavoro.

Assetto ed Utilizzazione del Territorio.

  1. Promuove ed attua un’organica politica del territorio per un equilibrato sviluppo degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.
  2. Promuove e realizza anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell’edilizia pubblica per garantire il diritto all’abitazione.
  3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli ed associati.
  4. Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità della popolazione residente, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
  5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento per le pubbliche calamità.

Sviluppo Economico

  1. Programma le attività commerciali.
  2. Promuove lo sviluppo dell’artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l’attività, favorisce l’associazionismo.
  3. Sviluppa le attività turistiche, promovendo il rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e dei sevizi turistici.
  4. Sostiene iniziative per la tutela e lo sviluppo dell’occupazione.

Programma e Forme di Cooperazione

  1. Realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
  2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
  3. I rapporti con gli altri Comuni, con La Regione, con la Provincia e con la Comunità dell’Arcipelago delle isole Ponziane sono informati ai principi di cooperazione, equiparazione, complementarietà e sussidiaria mediante adozione di specifiche funzioni tra le diverse sfere di autonomia.

Articolo 4

(Consiglio Comunale dei ragazzi)

  1. Per favorire la formazione alla vita democratica delle giovani generazioni il Comune può istituire un Consiglio Comunale dei ragazzi e prevedere forme di consultazione dei giovani residenti nel Comune.
  2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: Politica ambientale, Sport, Tempo libero, Rapporti con l’associazionismo, Cultura e spettacolo, Pubblica istruzione, Assistenza ai giovani e agli anziani.
  3. Le modalità di elezioni e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Articolo 5

(Autonomia Statutaria)

  1. Il Comune di Ponza ha autonoma statutaria, normativa, Organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
  2. Esso si avvale della sua autonomia per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei fini istituzionali.
  3. Considerata la peculiare realtà territoriale rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale nonché l’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse nel rispetto del principio della sussidiaria secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
  4. L’autogoverno della comunità si realizza secondo i principi, i poteri, e gli istituti contenuti nel presente Statuto e nei regolamenti in esso previsti.
  5. Lo Statuto entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio successiva all’ espletamento del controllo da parte del competente organo regionale della relativa delibera di approvazione. Lo Statuto è altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Articolo 6

(Regolamenti)

  1. Il Comune nel rispetto delle leggi e dello Statuto adotta tutti i regolamenti necessari per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, nonché per il funzionamento degli organi, degli uffici e per l’esercizio delle relative funzioni.
  2. Nelle materie riservate alla competenza comunale dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.L. 267 del 18/08/2000) e salvi i limiti posti dagli articoli 3 e 4 delle disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile, i regolamenti soprarichiamati non potranno avere effetto retroattivo. I regolamenti stessi conterranno norme transitorie per disciplinare le situazioni pendenti, nel rispetto dei diritti acquisiti dagli interessati.
  3. I Regolamenti deliberati nelle forme previste dalla vigente normativa divengono obbligatori dopo l’espletamento delle relative procedure di legge.

Articolo 7

(Attività)

  1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima informazione nei confronti della Comunità locale.
  2. Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per Statuto a tale adempimento. Il messo comunale cura la tutela dell’Albo e l’affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

Articolo 8

Organi di governo del Comune

  1. Gli Organi di Governo del Comune, in conformità all’art. 36 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono:
    • Il Consiglio Comunale;
    • La Giunta Comunale;
    • Il Sindaco.
  2. Il Consiglio comunale è l’Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
  3. La Giunta comunale è l’Organo di collaborazione del Sindaco nell’Amministrazione dell’Ente e svolge attività propositiva e d’impulso nei confronti del Consiglio comunale.
  4. Il Sindaco è l’Organo responsabile dell’Amministrazione del Comune, ne sovraintende e coordina l’attività politico-amministrativa mantenendone l’unità di indirizzo. E’ Capo dell’Amministrazione, rappresenta l’Ente ed è Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
  5. L’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge che stabilisce, altresì, la loro durata in carica.

Articolo 9

Il Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio comunale rappresenta la comunità locale, ha autonomia funzionale ed organizzativa e, con apposito regolamento, disciplina le modalità del suo funzionamento e della gestione di tutte le risorse che vengono destinate alla sua attività, nel quadro dei principi fissati dalle leggi e delle norme del presente Statuto.
  2. Il Consiglio comunale assume gli atti fondamentali di cui all’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
  3. L’esercizio delle funzioni consiliari non può essere delegato.
  4. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
  5. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche apportate al regolamento.

Articolo 10

(Le competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale)

  1. Il Consiglio comunale, oltre che per le materie di cui all’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, adotta i provvedimenti espressamente attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, ed in particolare:
    • Convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti – Verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste al Capo II del D. Lgs. 267/2000 – Contestazione delle cause di incompatibilità sopravvenuta;
    • Definizione e approvazione delle linee programmatiche – Adeguamento e verifica periodica della loro attuazione;
    • Costituzione delle Commissioni consiliari consultive permanenti e temporanee attribuendone compiti e funzioni come da regolamento;
    • Istituzione delle Commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione;
    • Nomina Revisore dei Conti;
    • Costituzione e modificazione di Consorzi e altre forme associative e di cooperazione
    • Presa d’atto di Accordi di programma
    • Esame dei progetti preliminari di opere pubbliche, ove la legge non ne preveda la competenza all’approvazione in capo al Consiglio comunale.

Articolo 11

(Gruppi consiliari)

  1. I Consiglieri appartengono, di norma, ai Gruppi consiliari corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti. Possono, comunque, decidere di appartenere ad altro Gruppo o formarne uno nuovo, purché risulti composto da almeno due membri, previa comunicazione scritta al Sindaco.
  2. Il Gruppo consiliare può essere composto anche da un solo Consigliere, quando questi sia l’unico eletto in una lista.
  3. Ciascun Gruppo consiliare nomina un Capogruppo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
  4. E’ istituita la Conferenza dei Capigruppo; essa costituisce Commissione consiliare permanente.
  5. La costituzione dei Gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché l’istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 12

(Diritti, poterie obblighi dei Consiglieri Comunali)

  1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
  2. Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
  3. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, essi possono presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o l’Assessore da esso delegato debbono rispondere entro 30 giorni, a norma dell’art. 43, comma 3, del D. Lgs. 267/2000. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
  4. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale, indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
  5. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.
  6. I Consiglieri Comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale, dando, nel contempo, indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente regolamento di contabilità.
  7. Consiglieri Comunali interessati possono richiedere ai sensi dell’art. 82, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la trasformazione del gettone di presenza, dovuto per la partecipazione alle sedute del Consiglio e alle riunioni delle Commissioni, in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’Ente pari o minori oneri finanziari e fatta salva l’applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
  8. Indennità e gettoni possono essere oggetto di rinuncia espressa.

Articolo 13

(Dimissioni, surrogazione esupplenza dei Consiglieri Comunali)

  1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto e sino all’esaurimento della lista stessa.
  2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio, sono indirizzate al medesimo Consiglio e presentate personalmente al protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 del D. Lgs. n. 267/2000.
  3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, la più alta cifra individuale. A parità di cifra, la supplenza è attribuita al candidato che precede nell’ordine di lista.La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Articolo 14

(Elezione e giuramento del Sindaco Nomina della Giunta Definizione ed approvazione delle linee programmatiche di governo)

  1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni di legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
  2. ed è membro del Consiglio comunale con diritto di voto. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco neo-eletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
    • Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
    • Nella prima seduta successiva all’elezione il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale dei componenti della Giunta comunale.
    • Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
    • Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.
    • Nella prima seduta successiva all’elezione il Sindaco presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche di governo, nel rispetto dei contenuti del programma amministrativo scelto dal corpo elettorale.
    • Il Consiglio comunale, in seduta da convocarsi non prima di 15 giorni dalla presentazione, partecipa alla definizione delle linee programmatiche di governo, formulando valutazioni, considerazioni e proposte, e le approva con apposito atto deliberativo.
    • Durante il mandato elettorale, il Consiglio comunale può elaborare ed approvare atti di indirizzo per l’adeguamento delle linee programmatiche di governo. Il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale stabilisce le modalità per la verifica periodica dell’attuazione delle medesime da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

Articolo 15

(Composizione della Giunta)

  1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 6 (sei) Assessori tra cui il Vice-Sindaco.
  2. Il Sindaco determina, con apposito provvedimento, il numero dei componenti della Giunta comunale, sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative e, successivamente, nomina con decreto gli Assessori.
  3. Possono essere nominati Assessori, oltre che i Consiglieri comunali, anche cittadini non Consiglieri, in numero non superiore a 4 (quattro), purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità.
  4. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
  5. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti e Istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comune.
  6. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi, a norma dell’art. 78, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, dall’esercitare nel Comune attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica, anche se sprovvisti della specifica delega.

Articolo 16

(Competenze della Giunta)

  1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti rientranti ai sensi dell’art 107 commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore od ai Responsabili dei servizi comunali.
  2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
  3. Alle sedute della Giunta comunale possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri comunali espressamente invitati dal Sindaco.
  4. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
    1. Propone al Consiglio i regolamenti nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio ;
    2. Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali.
    3. Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre al Consiglio;
    4. Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
    5. Approva le variazioni meramente quantitative dei tributi, e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, che non incidano sugli aspetti ordinamentali/regolamentari;
    6. Nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
    7. Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
    8. Approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
    9. Dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni che non riguardano beni immobili;
    10. Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del provvedimento;
    11. Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto od altro Organo;
    12. Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
    13. Approva il P.E.G. su proposta del direttore generale.
    14. Autorizza la costituzione e la resistenza in giudizio

Articolo 17

(Sindaco)

  1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo , di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
  2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
  1. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
  2. Il Sindaco può assumere incarichi e funzioni con poteri di rappresentanza e coordinamento di società partecipate del Comune, senza che lo stesso incarico costituisca causa di incompatibilità.
  3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Articolo 18

(Attribuzione di amministrazione)

  1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’Organo responsabile dell’Amministrazione del Comune in particolare il Sindaco:
    1. dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;
    2. promuove iniziative per conclusione accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
    3. convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 D.Lgs.267/200
    4. adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta quale rappresentante della comunità locale le ordinanze contingibili ed urgenti.
    5. nomina il segretario comunale scegliendolo nell’apposito albo;
    6. conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
    7. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

Articolo 19

(Attribuzione di vigilanza)

  1. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.
  2. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune , svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 20

(Attribuzioni di organizzazione)

  1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
    1. stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri.
    2. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
    3. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
    4. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 21

(Rappresentanza dell’Ente)

  1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell’ente.
  2. L’esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune comporta la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti ed alla domanda come quella di accettare la rinuncia agli atti ed alla domanda.
  3. L’esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile al Segretario comunale in base a una delega rilasciata dal sindaco.
  4. La delega può essere di natura generale: con essa il sindaco assegna annualmente al delegato l’esercizio della rappresentanza per il compimento dei seguenti atti:
    • rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia agli atti ed alla domanda;
    • stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;
  5. Il Sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico- istituzionale:
    • rappresentanza dell’ente in manifestazioni politiche;
    • stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni.

Articolo 22

(Vice Sindaco)

  1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo.
  2. Il Conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Articolo 23

(Mozioni di sfiducia)

  1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
  2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
  3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 24

(Dimissioni eimpedimento permanente del Sindaco)

  1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine , si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
  2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.
  3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.
  4. La Commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.
  5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione
  6. In caso di impedimento permanete, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 25

(Partecipazione Popolare)

  1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’ Amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento l’imparzialità e la trasparenza.
  2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
  3. Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Articolo 26

(Associazionismo)

  1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo, valorizzando le libere associazioni presenti sul proprio territorio, quali quelle senza scopi di lucro che presentano finalità di rilevanza sociale, culturale, sportiva, educativa, di difesa del patrimonio ambientale ed artistico del territorio, di protezione delle persone in stato di bisogno fisico, psichico od economico, comunque diverse dalle forme associative di carattere politico o sindacale.
  2. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
  3. Ciascuna associazione, nel proprio settore, può avanzare istanze, proposte, rilievi, all’amministrazione comunale, può altresì partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

Articolo 27

(Contributi alle associazioni)

  1. Il Comune può erogare alle associazioni locali e alle sezioni locali di associazioni aventi rilevanza sovracomunale, con esclusione dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.
  2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titoli di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
  3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
  4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
  5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego..
  6. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.
  7. Il comune può stipulare convenzioni per una migliore e coordinata gestione di specifiche attività, anche in integrazione o in supporto di servizi comunali.

Articolo 28

(Volontariato)

  1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.
  2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Articolo 29

(Consultazioni)

  1. L’Amministrazione Comunale, quando intende adottare atti di grande rilevanza economica e sociale per la collettività, può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte di soggetti economici o interessati, in merito a specifici problemi di esclusiva competenza locale.
  2. Le forme e le modalità di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
  3. E’ esclusa la facoltà di indire consultazioni nei dodici mesi precedenti a quello in cui è prevista l’elezione del Consiglio comunale e nei dodici mesi successivi a quello in cui vi è stata l’indizione di referendum sul medesimo oggetto.
  4. Le risultanze delle consultazioni devono essere tenuti in considerazione dall’amministrazione comunale purché corrispondano ai criteri di buon governo e di compatibilità finanziaria.

Articolo 30

(Istanze)

  1. Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici problemi o interessi collettivi od aspetti dell’attività amministrativa, limitatamente alla funzione di indirizzo politico.
  2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall’interrogazione.
  3. L’istanza è inammissibile quando pervenga entro un anno successivo alla presentazione di altra istanza avente il medesimo oggetto.
  4. L’istanza amministrativa produce l’avvio di un procedimento amministrativo ed alla sua presentazione e conseguente provvedimento deve essere data idonea pubblicità.

Articolo 31

(Proposte)

  1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 50, avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
  2. L’organo competente deve sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
  3. Le determinazioni di cui comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono enunciate formalmente ai primi 3 firmatari della proposta.

Articolo 32

(Petizione)

  1. Più di 100 cittadini residenti di età non inferiore a 18 anni, possono presentare al sindaco una petizione per sollecitare l’intervento dell’Amministrazione, su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
  2. Il sindaco deve prontamente informare l’organo competente ed inserire la petizione nell’ordine del giorno del primo consiglio comunale, da fissarsi non oltre 150 giorni dalla presentazione, dopo averla esaminata in sede di giunta.
  3. In ogni caso, ivi compreso quello di archiviazione, l’organo competente, deve dare adeguata pubblicità anche tramite comunicazione diretta, del provvedimento adottato.

Articolo 33

(Referendum)

  1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale.
  2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
    1. Statuto comunale;
    2. Regolamento del consiglio comunale;
    3. Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
  3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.
  4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
  5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
  6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.
  7. Non si procede agli adempimenti del comma precedentemente se non ha partecipato alle consultazioni almeno il 40% degli aventi diritto.
  8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
  9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta dei voti validi, il Consiglio Comunale non può assumere decisioni contrastanti con la proposta.
  10. Il referendum può essere sospeso o revocato quando:
    1. Vi è la promulgazione di una legge statale su una materia oggetto del referendum;
    2. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale
    3. In caso di recepimento, da parte del Consiglio Comunale, della proposta stessa.

Articolo 34

(Accesso agli atti)

  1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione e al rilascio di copia degli atti dell’Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
  2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
  3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
  4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.
  5. Il regolamento stabilisce i tempi e lo modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
  6. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione, osservate le norme sul bollo e quello sui diritti di ricerca e visura.

Articolo 35

(Diritto di accesso all’informazione)

  1. I cittadini singoli o associati hanno diritto di accedere alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione.
  2. L’oggetto dell’informazione deve riguardare lo stato degli atti e delle procedure, l’ordine di esame di domande, progetti o provvedimenti, l’individuazione degli organi competenti al rilascio delle informazioni, ovvero informazioni di carattere sociale, economico, territoriale, ambientale, demografico statistico.
  3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, il comune assicura l’accesso alle strutture ed ai servizi agli enti alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato.

CAPO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 36

(Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

  1. Il Comune accerta le esigenze espresse dalla propria comunità e le soddisfa erogando servizi di qualità, attraverso procedimenti informati alla semplificazione e alla trasparenza dell’azione amministrativa. La centralità del cittadino e della comunità si esprime anche attraverso l’organizzata e ciclica rilevazione dei bisogni e dei livelli di soddisfazione nella fruizione dei servizi comunali.
  2. Il Comune individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento della propria missione di istituto, finalizzata a garantire risposte adeguate e tempestive ai molteplici e mutevoli contesti di riferimento.
  3. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale e, comunque, sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta comunale disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
  4. L’organizzazione degli Uffici e dei Servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di Governo, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, l’utilizzo delle risorse umane e strumentali possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, al Segretario Comunale e/o ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi e/o, nel caso ci si avvalesse di tale facoltà ai sensi di legge, ad un componente dell’organo esecutivo.
  5. Ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la copertura dei posti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tale incarico è conferito a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Articolo 37

(Il Direttore Generale)

  1. Previa stipula delle convenzioni previste all’art. 108, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, il Sindaco può procedere alla nomina del Direttore Generale, che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.
  2. In assenza delle convenzioni di cui al comma 1, il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore Generale, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
  3. Al Direttore Generale compete in particolare:
    1. Provvedere ad attuare gli indirizzi degli organi e gli obbiettivi stabilito dagli organi di governo del Comune secondo le direttive impartite dal Sindaco. Sovraintende altresì alla gestione dell’Ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficacia ed efficienza.
    2. La predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall’art. 197, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
    3. La proposta di piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169 del D. Lgs. 267/2000.
  1. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi dell’Ente ad eccezione del Segretario Comunale.
  2. Previa deliberazione della Giunta comunale, il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell’incarico che, comunque, non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

Articolo 38

(Il Segretario Comunale)

  1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali e iscritto all’Albo di cui all’art. 98 del D. Lgs. 267/2000.
  2. La legge e il regolamento di cui all’art. 103 del D. Lgs. 267/2000 disciplinano l’intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
  3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel regolamento di cui all’art. 103 del D. Lgs. 267/2000. Salvo il caso di revoca previsto dall’art. 100 del D. Lgs. 267/2000, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
  4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al comma 3 che precede, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d’ufficio.
  5. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti.
  6. Il Segretario comunale:
    1. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
    2. Può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
    3. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
  7. Il Segretario Comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell’Ente.

Articolo 39

(Responsabilità dei servizi)

  1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.
  2. I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l’ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al sindaco e alla giunta emanare direttive ai responsabili dei servizi, al fine dell’esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità

Capo V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 40

(Modalità di gestione)

L’assunzione di servizi pubblici da parte del Comune, consistenti nella produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è realizzata, sempre che le relative attività non possano essere svolte in regime di concorrenza, attraverso le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l’economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza.

La scelta delle forme di gestione è effettuata, con provvedimento motivato, dal Consiglio Comunale, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

I rapporti tra Comune e gestore sono regolati da contratti di servizio e, salvo il caso eccezionale dell’esercizio in economia del servizio pubblico, il Comune svolge unicamente attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo.

Il Consiglio Comunale dispone altresì che siano garantite forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti.

E’ vietata la partecipazione di amministratori e dirigenti del Comune, nonché di loro parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei pubblici servizi affidati dallo stesso Comune.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA’

Articolo 41

(Ordinamento)

  1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge dello Stato.
  2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
  3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 42

(Attività finanziaria del Comune)

  1. La Finanza del Comune è costituita da:
    1. Imposte proprie,
    2. Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali,
    3. Tasse e diritti per servizi pubblici,
    4. Trasferimenti erariali,
    5. Trasferimenti regionali,
    6. Altre entrate proprie anche di natura patrimoniale,
    7. Risorse per investimenti,
    8. Altre entrate.
  2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
  3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse, tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
  4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. (In particolare, l’organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel responsabile di uffici e servizi competente per materia. Verifica)

Articolo 43

(Contabilità comunale: Il bilancio)

  1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissato, al regolamento di contabilità.
  2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario complessivo nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità.
  3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge, devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
  4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l’atto è nullo di diritto.

Articolo 44

(Contabilità comunale: Il conto consuntivo)

  1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
  2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge.
  3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore ed il rendiconto della gestione economale e degli agenti contabili.

Articolo 45

(Attività contrattuale)

  1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti. Al fine di normare l’attività contrattuale il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento.
  2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile di procedimento di spesa che deve indicare:
    1. il fine che con il contratto si intende perseguire,
    2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
    3. le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
  3. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il responsabile di uffici e servizi del settore funzionale competente per materia.
  4. Il Segretario Comunale roga, nell’esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

Articolo 46

(Principi generali del controllo interno)

  1. Il Comune, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzazione individua strumenti e metodologie di controllo adeguati a:
    1. Garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
    2. Verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
    3. Valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
    4. Valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
  2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio delle distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
  3. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, l’ente può istituire un ufficio unico con altri enti locali, mediante convenzione che regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Articolo 47

(Revisione economicofinanziaria)

  1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti, scelti in conformità a quanto disposto dall’art. 234 del Testo Unico.
  2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; viene revocato solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dal Testo Unico.
  3. Cessa dall’incarico per:
    1. Scadenza del mandato;
    2. Dimissioni volontarie;
    3. Impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l’incarico;

Gli effetti della revoca o della cessazione decorrono dal momento della avvenuta conoscenza della relativa comunicazione;

  1. Il revisore svolge le funzioni previste dall’art. 239 del Testo Unico.
  2. A tal fine il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.
  3. Nella relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  4. Il revisore potrà eseguire periodiche verifiche di cassa.
  5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.
  6. Per tutti gli altri aspetti si rinvia alla disciplina prevista dal Titolo VIII, Parte II del Testo Unico.

Articolo 48

(Tesoreria)

  1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
    1. La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
    2. Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
    3. Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamenti di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
  2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché da specifica convenzione.

TITOLO V

DIFENSORE CIVICO

Articolo 49

(Nomina)

  1. E’ istituito nel Comune l’ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.
  2. Il Difensore Civico non è sottoposto a nessuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente all’ordinamento vigente.
  3. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni, con la Comunità dell’arcipelago delle Isole Ponziane o con la Provincia di Latina, a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei Consiglieri, entro novanta giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale.
  4. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
  5. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.
  6. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore, la nomina può essere rinnovata per una sola volta.
  7. Non può essere nominato Difensore Civico.
    1. Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla Carica di Consigliere Comunale;
    2. I Parlamentari, i Consiglieri Regionali e Provinciali e Comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle Comunità Montane e di Arcipelago e Ministri di culto;
    3. I dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
    4. Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale.

Articolo 50

(Decadenza)

  1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico, nel caso sopravvenga una condizione che osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti alla amministrazione comunale.
  2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
  3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza da parte dei due terzi dei Consiglieri.
  4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Articolo 51

(Funzioni)

  1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali e, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
  2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni volta che ritiene sia stata violata la Legge, lo Statuto e i regolamenti.
  3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché, la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di Legge.
  4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini sia riconosciuti gli stessi diritti.
  5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a Lui, Egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno una volta alla settimana.
  6. Il Difensore Civico svolge altresì la funzione di controllo di ipotesi previste dall’articolo 127 del Testo Unico (Decreto legislativo 267 del 18/08/2000)

Articolo 52

(Facoltà Prerogative)

  1. L’ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
  2. Il Difensore Civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
  3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizi interessato e richiedergli i documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
  4. Il Difensore Civico comunica le sue valutazioni e l’eventuale azione promossa , verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento.
  5. Il Difensore Civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

Articolo 53

(Relazione Annuale)

  1. Il Difensore Civico presenta ogni anno al Sindaco, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarli. La relazione deve essere comunicata al Consiglio Comunale.
  2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità.

Articolo 54

(Indennità di Funzione)

  1. Al Difensore Civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

TITOLO VI

REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 55

(Deliberazione dello Statuto)

  1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
  2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
  3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente (articolo 6 del Testo Unico Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000).

Articolo 56

(Modalità per la Revisione dello Statuto)

  1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all’articolo precedente.
  2. Ogni iniziativa di revisione statuaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, fin tanto che dura in carica il Consiglio che l’ ha respinta.
  3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è proponibile se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

Ultimo aggiornamento

10 Luglio 2024, 09:37