Autocertificazioni

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE – AUTOCERTIFICAZIONI

E’ prassi errata continuare a chiedere certificati per stipulare assicurazione o contratti di servizio. La dichiarazione sostitutiva o le autocertificazioni, sono previsti dal Dpr 445/2000. L’autocertificazione, sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici, ed hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Inoltre, il Decreto Semplificazioni (all’art. 30-bis del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020), ha reso la dichiarazione sostitutiva di certificazione, meglio conosciuta come AUTOCERTIFICAZIONE VALIDA e OBBLIGATORIA, non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, MA ANCHE NEI RAPPORTI TRA PRIVATI, senza alcuna distinzione.
SI SPECIFICA CHE per soggetti privati si intendono anche: banche, assicurazioni, compagnie telefoniche, compagnie fornitici di energia elettrica ed acqua, e che per prassi, qual’ora vi fossero esigenze specifiche afferneti i dati da certificare, L’AUTOCERTIFICAZIONE VA FORNITA AL CLIENTE DA COLUI CHE RICHIEDE DI PRODURLA, poichè le autocertificazioni si differenziano secondo il servizio che viene richiesto.

Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti:

1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) cittadinanza;
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
6) stato di famiglia;
7) esistenza in vita;
8) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
9) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
10) appartenenza a ordini professionali;
11) titolo di studio, esami sostenuti;
12) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
13) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
14) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
15) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
16) stato di disoccupazione;
17) qualità di pensionato e categoria di pensione;
18) qualità di studente;
19) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
20) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
21) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
22) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
23) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
24) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001;
25) qualità di vivenza a carico;
26) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
27) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

N.B.: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.

Certificati che NON possono essere sostituiti da dichiarazione:
– medici;
– sanitari;
– veterinari;
– di origine;
– di conformità CE;
– di marchi;
– di brevetti;

Normativa di riferimento

– L.183 del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012”).
– L. 127 del 15 maggio 1997 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”.
– L. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti”.
– D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa “.
– D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”.
– Circ. del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 “Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative”.
– Circ. del Ministero dell’interno del 2 febbraio 1999 “Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”.
– art. 30-bis del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020;

Ultimo aggiornamento

28 Agosto 2024, 12:30