Voto assistito
Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il proprio voto (ad esempio: ciechi, amputati delle mani, paralizzati), possono votare con l’assistenza di un altro elettore liberamente scelto che entra con loro nella cabina elettorale.
La legge riconosce il diritto a farsi accompagnare in cabina elettorale anche a coloro che sono fisicamente impediti solo temporaneamente.
A chi è rivolto
- A elettori affetti da impedimento fisico temporaneo o permanente
Documenti richiesti
- Nessun documento se l’impedimento fisico è evidente
- Certificato medico ASL che autorizza il voto assistito
- In caso di impedimento permanente:
- Libretto nominativo di pensione di invalidità civile
- Oppure il timbro AVD sulla tessera elettorale
L’elettore affetto da impedimento fisico talmente evidente da non lasciare dubbi non deve presentare alcuna domanda, ma semplicemente andare al seggio con l’accompagnatore.
Negli altri casi occorre rivolgersi, in tempo utile per votare, alla ASL e farsi rilasciare il certificato medico che autorizza il voto assistito.
Per coloro che sono affetti da impedimento fisico permanente, inoltre, vi è la possibilità di chiedere all’ufficio Elettorale l’apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, recante la scritta “AVD”, che autorizza l’interessato ad essere assistito in modo permanente nell’esercizio del diritto di voto.
Per ottenerlo, l’interessato deve recarsi personalmente all’ufficio Elettorale e presentare la domanda per voto assistito permanente, insieme a tutta la documentazione rilasciata dalla Commissione Medica della ASL, in cui si attesta che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un’altra persona.
RIFERIMENTI NORMATIVI
A norma dell’art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361: “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati” e dell’art. 41 secondo comma, del testo unico n. 570 delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.
Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 55, secondo comma, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 41, secondo comma, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 citati, come modificati dall’art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).
La legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l‘annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita – su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione – a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016.
Pertanto, qualora l’elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi verrà essere senz’altro ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore.
Viceversa, quando non vi sia l’apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che può essere rilasciato, immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, soltanto dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali. Detto certificato deve attestare in maniera chiara ed univoca che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore (art. 56 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
Ultimo aggiornamento
20 Marzo 2025, 17:56